Art. 2.

      1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3 dell'articolo 11, dopo le parole: «con il diametro di centimetri tre» sono aggiunte le seguenti: «, con a fianco uno spazio per l'indicazione delle preferenze da parte dell'elettore»;

          b) al comma 1 dell'articolo 14 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Oltre al voto di lista l'elettore può esprimere tre preferenze scrivendo il cognome dei candidati»;

          c) dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 è inserita la seguente:

      «a-bis) determina quindi la cifra individuale di ogni candidato sommando il numero dei voti di preferenza riportati da ciascuno nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione»;

          d) al comma 7 dell'articolo 17, le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «secondo la graduatoria delle rispettive cifre individuali».